Umidità di risalita nei garage

2022-07-02 05:34:59 By : Ms. Xixi Liu

Umidità di risalita in condominio e problemi di infiltrazioni: fattispecie molto ricorrente e che sovente necessita di interventi particolarmente invasivi per la definitiva risoluzione, ossia per l'eliminazione del fenomeno; sempre che ciò sia davvero possibile.

Si sente spesso parlare delle noie, veri e propri danni, causati dalla così detta umidità di risalita.

=> L'umidità rientra fra i gravi vizi dell'immobile. Ne risponde l'appaltatore.

Ci sono persone, che, specie in quegli edifici con i box ai piani interrati, lamentano veri e propri affioramenti di acqua da pavimento.

Che cos'è l'umidità di risalita? Chi deve fare che cosa per eliminare questo fenomeno?

L'umidità di risalita rappresenta una delle forme di umidità largamente diffuse; essa può manifestarsi tanto nei casi di costruzione recente, quanto in quelli di edificio vecchio.

Tale umidità di risalita può essere causata:

a) da un sistema di isolamento danneggiato (es. perché usurato) o inefficace in generale o comunque rispetto alla specifica situazione;

c) dall'assenza di sistemi di isolamento;

Tale problematica è causata dal così detto fenomeno della capillarità: in buona sostanza l'acqua presente nel terreno sottostante l'edificio risale capillarmente dalle fondamenta e si manifesta nella parte bassa di muri e spesso anche sul pavimento.

Perché in alcuni casi il fenomeno è più evidente di altri?

a) quantità di acqua presente nel sottosuolo;

b) qualità dei materiali utilizzati per la costruzione dell'edificio.

Sul tutto incidono in modo più o meno pesante le condizioni meteo.

Chiarito cosa debba intendersi per umidità di risalita è necessario comprendere chi debba attivarsi per risolvere il problema manifestatosi e segnalato.

=> Condensa, muffe, umidità e infiltrazioni, riconoscerle per capire che cosa fare

L'umidità, abbiamo detto, risale dal sottosuolo. Il suolo è la parte comune sulla quale poggia l'edificio (cfr. Cass. 15 febbraio 2008, n. 3854).

«Il sottosuolo, invece, è costituito dallo spazio sottostante il suolo ed esistente in profondità; esso, ancorché non espressamente menzionato dall'art. 1117 c.c., va considerato di proprietà comune in mancanza di un titolo, che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, avuto riguardo alla funzione di sostegno che contribuisce a svolgere per la stabilità del fabbricato (Cass. 24 ottobre 2006, n. 22835; Cass. 9 marzo 2006, n. 5085; Cass. 28 aprile 2004, n. 8119; Cass. 11 novembre 1986, n. 6587)» (Cass. 15 febbraio 2008, n. 3854).

=> Suolo, sottosuolo e sottotetto condominio

Ciò che conta di più ai nostri fini è che anche il sottosuolo debba essere considerato parte comune dell'edificio in condominio.

Chi è il custode delle parti comuni? Per costante giurisprudenza il custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c. dev'essere considerato il condominio (Cass. 12 luglio 2011 n. 15291).

Si badi: quando si fa riferimento al condominio in realtà ci si sta riferendo ai condòmini, a tutti i condòmini, che, per i danni da cose in custodia, rispondono in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c. e non pro-quota, come per le obbligazioni derivanti da contratto (Cass. 29 gennaio 2015 n. 1674).

Un'ulteriore annotazione: se il condominio (i singoli condòmini) è responsabile in solido con un terzo per i danni derivanti dall'umidità di risalita, esso potrà essere condannato a risarcire l'intero, salvo rivalsa verso il corresponsabile (anche nel caso di non coinvolgimento di questo nel giudizio, Cass. 7 luglio 2016 n. 13945).

Torniamo alla responsabilità per danni da cose in custodia: la norma contenuta nell'art. 2051 c.c., dice ormai da anni la giurisprudenza, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Ai fini della sua applicazione, quindi, chi lamenta un danno deve limitarsi a dimostrare l'esistenza «del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, poiché l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni a norma dell'art. 2043 c.c., dipendente dal comportamento del custode, che è invece elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è la custodia» (così Cass. 20 maggio 2009 n. 11695)

In questo contesto fattuale e normativo, la responsabilità del custode è «esclusa soltanto nel caso in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale e cioè quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile (Cass. n. 12329/2004, 376/2005, 2563/2007)» (così Cass. 20 maggio 2009 n. 11695).

=> Lettera all'amministratore per infiltrazioni, che cosa c'è da sapere?

Se il danneggiato dall'umidità di risalita non si attiva tempestivamente per segnalare il fenomeno, tale sua inerzia potrebbe essere valutata in sede giudiziale per determinare un ridimensionamento del risarcimento (art. 1227 c.c.).

In buona sostanza, stando a quanto appena specificato, i danni causati dall'umidità di risalita dal sottosuolo condominiale devono essere risarciti dal condominio in quanto custode di quel bene.

Non solo risarcimento ma anche obbligo di eliminazione del problema con spese a carico della compagine.

Quest'ultima, se ancora in tempo e se si rientra nel caso di cui all'art. 1669 c.c., può proporre azione di responsabilità contro l'appaltatore per gravi difetti dell'immobile. Mai, però, la responsabilità dell'appaltatore, anche di quello chiamato per lavori di manutenzione (Cass. SS.UU. 27 marzo 2017 n. 7756), esclude la responsabilità del custode, cioè del condominio.

=> Danni ai garage per le infiltrazioni provenienti dal cortile: il danneggiato partecipa alla spesa per le infiltrazioni?

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Lo stabile relativo al mio appartamento è aderente (da ambo i lati) ad altri due fabbricati ed è separato dagli stessi da due appositi giunti di dilatazione. Le strutture portanti in c.a. dei tre fabbricati sono autonome. I tre fabbricati hanno in comune gli impianti di riscaldamento, idrico, fognante e giardino. L'impresa realizzò, a tutela delle strutture dei palazzi, una intercapedine che corre lungo tutto il perimetro del lotto dei tre fabbricati ed è completamente percorribile. Al piano interrato di ciascun fabbricato, ove sono allogati box-depositi, esistono tre distinti accessi a tale intercapedine. Per eliminare copiose infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dal giardino, che interessano solo le strutture portanti di uno solo dei tre fabbricati, sono necessari urgenti lavori. Domando : Le relative spese devono gravare solo sui condòmini del fabbricato interessato oppure su tutti i condomini delle unità dei tre fabbricati ?

abito al piano rialzato e dal pavimento proviene un freddo cane , sotto ci sono garage dove ce tanto vento come posso risolvere senza sconvolgere la casa attendo una risposta.

Buongiorno, tratto il problema di un appartamento posto al piano rialzato con quasi tutta la sagoma ricadente sull'androne condominiale e locali tecnici,tranne la camera da letto che insite su un garage di proprietà di altro condomino. All'interno del locale tecnico c'è un foro a terra di dimensioni 50x50cm colmo di acqua con annegata dentro una pompa di sentina.L'amm.re riferisce che si tratta di una vera e propria falda acquifera sotto il fabbricato e non appena si innalza il livello dell'acqua si attiva la pompa che espelle l'acqua all'esterno. Tale situazione genera muffa (simile polvere bianca) sui muri dell'androne e l' appartamento, avendo un solaio scarsamente protetto e coibentato,risulta freddissimo(5/10gradi)e umido.Ho proposto di intervenire coibentando tutto il solaio con un cappotto interno,è possibile? Si può estendere l'intervento anche al solaio del garage del condomino? Ps.il fabbricato ha circa 20 anni. Grazie mille

Ho un box auto interrato e durante l'anno mi si presentano risailte capillari di acqua rentento umido ma non bagnsto il box, cosa che dopo 3/4giorni può scomparire e ripresentarsi di nuovo, il palazzo ha 5 anni, già ho avuto un contenzioso con la ditta costruttruce e vinta per altri motivi legati all'allagamento da sopra avendo realizzato dei giardini pensili senza guaina, poi con l'intervento del legale li hanno sistemati, tornando al problema capillare di risalita devo far contattare il Condominio dal mio legale per far risolvere questo increscioso problema? Anche se non è solo il mio di box na agli altri non interessa il problema per adesso. Attendo vostra risposta. Evangelista Oscar

buongiorno,volevo chiedere sono amministratore del condominio dove abito, un condomino,lamenta infiltrazione di risalita dal sottosuolo di umidita' nel proprio appartamento. Tengo a precisare che il sottosuolo e adibito a cantinole di proprietà delle iacp e date in locazione ai proprietari tra cui anche la condomina che lamenta il danno. chiedevo: nel caso di specie il ripristino e la risoluzione del problema a chi va addebitato?? grazie

Salve, Nel mio giardino di proprietà sono presenti 2 tombini dove vengono confluiti tutti gli scarichi del condominio. Da un recente sopralluogo che ho fatto fare,per via della puzza che sentivo,si evince che la fogna è rotta. Inoltre, ho gravi ed evidenti danni da Umidità di risalita. Il condominio deve risarcire?

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Alcuni rimedi per l'umidità: analisi sui sistemi di isolamento delle parti strutturali. Nell'articolo pubblicato precedentemente, si è analizzato il fenomeno dell'umidità e la relativa formazione di condensa,

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